Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.
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del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni
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, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi
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. - Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima
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aggiunti, in fine, i seguenti commi: « In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto
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« ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « In armonia con
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Presidente della Regione »; f) all'articolo 25, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: « Il Consiglio regionale è composto dai